15-09-2009
ISCRIZIONE TEMPORANEA DI MEDICINALI OPPIACEI NELLA TABELLA II SEZIONE D - CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Con riferimento agli adempimenti delle farmacie, connessi alle Ordinanze ministeriali relative alla iscrizione temporanea di medicinali oppiacei nella Tabella II sezione D, e in risposta ai numerosi quesiti pervenuti all’Ordine in proposito, si ritiene opportuno fornire, nel merito, i seguenti chiarimenti:
- la comunicazione riassuntiva, da inviare alla ASL e all’Ordine entro la fine di ciascun mese, riguarda unicamente i medicinali oggetto dell’Ordinanza, vale a dire i medicinali temporaneamente riclassificati dalla sezione “A” alla sezione “D”;
- i dati soggetti alla comunicazione, sono riferiti esclusivamente alle prescrizioni spedite nel mese precedente e redatte su ricettario personale del medico o della struttura sanitaria (le così dette ricette bianche);
- le farmacie, quindi, NON devono inviare, alla ASL e all’Ordine, i dati relativi alle dispensazioni effettuate, a carico del SSN, dietro presentazione di ricette Ricette Ministeriali a Ricalco o a lettura ottica del Servizio Sanitario Nazionale;
- le farmacie, inoltre, NON devono inviare alla ASL e all’Ordine i dati relativi alle ricette di medicinali che erano già ricompresi nella sezione “D” prima dell’Ordinanza ministeriale (ad es. Co-Efferalgan, Tachidol, Depalgos e Oxycontin da 5 e 10 mg);
- la comunicazione riassuntiva NON riguarda le richieste di approvvigionamento redatte dai direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie, qualora si determini la necessità di approvvigionarsi dei medicinali oggetto dell’Ordinanza ministeriale destinati alle normali esigenze terapeutiche interne all’ospedale, alla casa di cura o allo studio medico;
- la comunicazione riassuntiva NON riguarda in ogni caso la farmacia ospedaliera né l’approvvigionamento in ospedale dei medicinali oggetto dell’Ordinanza ministeriale da parte dei reparti;
- NON sussiste nessun obbligo di comunicazione, da parte della farmacia, se non siano state spedite ricette redatte su ricettario personale del medico o su ricettario della struttura sanitaria relative ai medicinali stupefacenti temporaneamente transitati nella sezione D della Tabella II;
- l’inottemperanza all’invio della comunicazione, in caso di ricette (bianche) effettivamente spedite, è sanzionata ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. |